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- SITO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI SANREMO -
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Art. 587 c.c.
Successioni – testamento – jus eligendi sepulcrum – requisiti. La manifestazione di volontà mediante la quale un soggetto procede, in vita,
alla individuazione del luogo della propria sepoltura va ricondotta nell’ambito
delle disposizioni mortis causa (in quanto destinate a spiegare i loro effetti
dopo la morte dell’interessato), caratterizzate da un contenuto non
patrimoniale ed efficaci, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art.587
c.c., solo se contenute in un atto che abbia la forma del testamento, anche in
assenza di disposizioni di carattere patrimoniale. Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent.
9/7/2001 La disposizione in ordine al luogo della propria sepoltura spiega i propri
effetti giuridici soltanto se espressa dal de cuius in sede testamentaria,
ovvero nell’ambito di un atto che, pur non potendo qualificarsi come
testamento per difetto di contenuto patrimoniale, si presenti comunque dotato
dei requisiti formali del medesimo, in primis della forma scritta (cfr. Cass.
1584/69). Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent.
9/7/2001 Art. 591 c.c. Successioni – testamento – capacità – incapacità naturale –
requisiti. L’incapacità naturale di testare non si identifica in una generica
alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della
volontà, ma richiede che, a cagione di una infermità transitoria o permanente
o di altra causa perturbatrice, il soggetto, al momento delle redazione del
testamento, sia stato assolutamente privo della coscienza dei propri atti ovvero
della capacità di autodeterminarsi (cfr. Cass. 10571/98; Cass. 5620/95). Tribunale di Sanremo, sent. 20/11/2002 Ai fini del giudizio sull’eventuale incapacità di intendere e di volere
del de cuius nel momento del testamento, il giudice non può ignorare il
contenuto dell’atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso
desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle
disposizioni, nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate. Tribunale di Sanremo, sent. 20/11/2002 Lo stato di infermità o di deficienza psichica di cui all’art. 643 c.p.
costituisce un minus rispetto alla incapacità di testare di cui al
citato art. 591 c.c., giacché quest’ultima integra un vizio della mente ben
più radicale. Tribunale di Sanremo, sent. 20/11/2002 |
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