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Le massime sono organizzate secondo l’ordine delle disposizioni del codice o della legge speciale cui si riferiscono e sono precedute, oltre che dall’indicazione dell’articolo di riferimento, da alcune parole chiave, atte a sintetizzarne il contenuto (riproduzione riservata).

Art. 587 c.c.

Successioni – testamento – jus eligendi sepulcrum – requisiti.

La manifestazione di volontà mediante la quale un soggetto procede, in vita, alla individuazione del luogo della propria sepoltura va ricondotta nell’ambito delle disposizioni mortis causa (in quanto destinate a spiegare i loro effetti dopo la morte dell’interessato), caratterizzate da un contenuto non patrimoniale ed efficaci, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art.587 c.c., solo se contenute in un atto che abbia la forma del testamento, anche in assenza di disposizioni di carattere patrimoniale.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 9/7/2001

La disposizione in ordine al luogo della propria sepoltura spiega i propri effetti giuridici soltanto se espressa dal de cuius in sede testamentaria, ovvero nell’ambito di un atto che, pur non potendo qualificarsi come testamento per difetto di contenuto patrimoniale, si presenti comunque dotato dei requisiti formali del medesimo, in primis della forma scritta (cfr. Cass. 1584/69).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 9/7/2001

Art. 591 c.c.

Successioni – testamento – capacità – incapacità naturale – requisiti.

L’incapacità naturale di testare non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede che, a cagione di una infermità transitoria o permanente o di altra causa perturbatrice, il soggetto, al momento delle redazione del testamento, sia stato assolutamente privo della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi (cfr. Cass. 10571/98; Cass. 5620/95).

Tribunale di Sanremo, sent. 20/11/2002

Ai fini del giudizio sull’eventuale incapacità di intendere e di volere del de cuius nel momento del testamento, il giudice non può ignorare il contenuto dell’atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle disposizioni, nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate.

Tribunale di Sanremo, sent. 20/11/2002

Lo stato di infermità o di deficienza psichica di cui all’art. 643 c.p. costituisce un minus rispetto alla incapacità di testare di cui al citato art. 591 c.c., giacché quest’ultima integra un vizio della mente ben più radicale.

Tribunale di Sanremo, sent. 20/11/2002