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- SITO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI SANREMO -
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Art. 844 c.c.
Proprietà – immissioni. I criteri stabiliti dal D.P.C.M. 1 /3/1991 per la determinazione dei limiti
massimi di esposizione al rumore, benchè dettati per la tutela generale del
territorio, possono esser utilizzati come parametro di riferimento per stabilire
l'intensità, e di riflesso, la soglia di tollerabilità delle immissioni
rumorose nei rapporti tra privati purchè considerati come un limite minimo e
non massimo, dato che i suddetti parametri sono meno rigorosi di quelli
applicabili nei singoli casi ai sensi dell'art. 844 c. c., con la conseguenza
che, in difetto di altri dati, il loro superamento determina necessariamente la
violazione della predetta norma: cfr. Cass. 5697/01. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 13/1/2003 I parametri normativi di riferimento per stabilire l'intensità, e di
riflesso, la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra
privati nelle aree non industriali possono essere individuati nel superamento
del rumore ambientale pari a 3 db in ore notturne ed in 5 db per le diurne:
Cass. 10735/01. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 13/1/2003 In caso di immissioni rumorose intollerabili, da considerarsi come tali
attività illecite, il responsabile deve essere condannato al risarcimento del
danno in applicazione dei criteri generali dettati in tema di illecito aquiliano,
perchè la propagazione dei rumori oltrepassanti la normale tollerabilità
arreca un danno concreto e specifico consistente nell'impedimento del normale
riposo notturno: cfr. Cass. 15509/00 (nella specie il tribunale ha ritenuto equo
determinare il danno da immissioni rumorose, avuto riguardo al prolungato
periodo di consumazione della condotta, nella misura di € 3500, comprensiva di
interessi e rivalutazione.) Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 13/1/2003 Art. 873 c.c. Distanze legali – violazione. In tema di distanze tra costruzioni, l'eventuale diritto del proprietario
frontista a mantenere un fabbricato preesistente sin dall'origine costruito a
distanza inferiore a quella legale rispetto all'immobile limitrofo non
conferisce al predetto l'ulteriore diritto di apportare al manufatto aggiunte
e/o modifiche di qualsiasi natura nella parte che, in base alla normativa
attualmente vigente, risulti a distanza inferiore a quella minima legale, atteso
che dette aggiunte o modifiche costituirebbero un'ulteriore e non consentita
violazione della normativa in materia di distanze: cfr. Cass. 12483/02 Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 13/1/2003 Il danno conseguente alla violazione delle norme del codice civile e
integrative di queste, relative alla distanze nelle costruzioni, si identifica
nella violazione stessa, determinando quest'ultima un asservimento di fatto del
fondo del vicino, al quale, pertanto, compete il risarcimento senza la
necessità di una specifica attività probatoria: cfr. Cass. 10600/99 e 2095/00. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 13/1/2003 Art. 938 c.c. Proprietà – acquisto – accessione invertita. Con la realizzazione dell’opera pubblica si attua un’irreversibile
trasformazione dell’immobile con conseguente passaggio della proprietà di
questo in capo alla pubblica amministrazione in virtù dell’istituto dell’accessione
invertita (cfr. Cass. 1464/83). G.O.A. del Tribunale di Sanremo, sent. 11/1/2002 n. 30/02 Art. 1027 c.c. Servitù prediali – usucapione. Per il principio "tantum praescriptum quantum possessum", il
termine prescrizionale acquisitivo a titolo originario di un diritto di
servitù, nel caso di modifica dell'opera per il suo esercizio rispetto ad altra
precedente, decorre dalla trasformazione: cfr. Cass. 21/10/1998 n. 10481 (nella
specie alla sola tettoia sostenuta dai pali di legno si era sostituita una
struttura costituita da finestre scorrevoli in alluminio anodizzato, sempre a
distanza inferiore da quella legale). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 13/1/2003 Art. 1123 c.c. Condominio – ripartizione delle spese – tabelle millesimali. In tema di condominio di edifici, qualora le tabelle millesimali allegate al
regolamento condominiale contrattuale non abbiano formato oggetto di modifica
con il consenso unanime di tutti i condomini ovvero con sentenza del giudice a
norma dell'art. 69 disp. att. c.c., nonostante le variazioni di consistenza
delle singole unità immobiliari a seguito delle mutate condizioni
dell'edificio, la ripartizione delle spese condominiali è legittimamente
effettuata in conformità delle tabelle stesse, con la conseguenza che il
condomino, richiesto del pagamento della quota di pertinenza, ove intenda
contestare il criterio di ripartizione, deve proporre domanda, anche
riconvenzionale, di revisione o modifica delle tabelle ai sensi del citato art.
69 nei confronti di tutti i condomini: Cass. 31/5/1998 n. 3701. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 24/10/2002 La divergenza tra i valori reali dei piani o delle porzioni di piano di un
edificio condominiale, rapportati al medesimo, e le tabelle millesimali,
derivata da innovazioni e ristrutturazioni successive all' atto che le approva,
non determina nè la nullità di questo, nè delle predette tabelle, ne' delle
delibere fondate sulle medesime - per distribuire tra i condomini le spese per
la conservazione e il godimento delle parti comuni dell' edificio, per la
prestazione dei servizi nell' interesse comune, per le innovazioni deliberate
dalla maggioranza, per la manutenzione delle scale e dei lastrici solari di uso
esclusivo, per regolare la costituzione dell' assemblea e determinare i
presupposti per la validità delle delibere collegiali - bensì ne giustifica la
revisione, ai sensi dell'art. 69, n. 2 disp. att. cod. civ., ad opera dell'
assemblea condominiale, dei condomini per contratto, ovvero dell' autorità
giudiziaria (Cass.21-11-2000 n.15094). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 13/5/2003 Art. 1135 c.c. Condominio – ripartizione delle spese – tabelle millesimali - deroghe. In tema di ripartizione delle spese condominiali le attribuzioni
dell'assemblea ex art. 1135 cod. civ. sono circoscritte alla verificazione ed
all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge, che non
comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che tali
deroghe venendo ad incidere sul diritto individuale del singolo condomino di
concorrere nelle spese per le cose comuni dell'edificio condominiale in misura
non superiore a quelle dovute per legge, possono conseguire soltanto ad una
convenzione cui egli aderisca. Pertanto e' nulla e non meramente annullabile,
anche se presa all'unanimità, la delibera che modifichi il criterio legale di
ripartizione delle spese di riparazione del lastrico solare stabilito dall'art.
1126 cod. civ., senza che i condomini abbiano manifestato la espressa volontà
di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti in tal senso, con la
conseguenza che detta nullità può essere fatta valere, a norma dell'art. 1421
cod. civ., anche dal condomino che abbia partecipato all'assemblea esprimendo
voto conforme alla deliberazione stessa, purchè alleghi e dimostri di avervi
interesse per derivare dalla deliberazione assembleare un apprezzabile suo
pregiudizio, non operando nel campo del diritto sostanziale la regola propria
della materia processuale secondo cui chi ha concorso a dare causa alla nullità
non può farla valere (Cass.3-5-1993 n.5125). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 13/5/2003 Art. 1158 c.c. Usucapione – servitù prediali. Per il principio "tantum praescriptum quantum possessum", il
termine prescrizionale acquisitivo a titolo originario di un diritto di
servitù, nel caso di modifica dell'opera per il suo esercizio rispetto ad altra
precedente, decorre dalla trasformazione: cfr. Cass. 21/10/1998 n. 10481 (nella
specie alla sola tettoia sostenuta dai pali di legno si era sostituita una
struttura costituita da finestre scorrevoli in alluminio anodizzato, sempre a
distanza inferiore da quella legale). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 13/1/2003 |
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