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Le massime sono organizzate secondo l’ordine delle disposizioni del codice o della legge speciale cui si riferiscono e sono precedute, oltre che dall’indicazione dell’articolo di riferimento, da alcune parole chiave, atte a sintetizzarne il contenuto (riproduzione riservata).

Art. 844 c.c.

Proprietà – immissioni.

I criteri stabiliti dal D.P.C.M. 1 /3/1991 per la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore, benchè dettati per la tutela generale del territorio, possono esser utilizzati come parametro di riferimento per stabilire l'intensità, e di riflesso, la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purchè considerati come un limite minimo e non massimo, dato che i suddetti parametri sono meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell'art. 844 c. c., con la conseguenza che, in difetto di altri dati, il loro superamento determina necessariamente la violazione della predetta norma: cfr. Cass. 5697/01.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 13/1/2003

I parametri normativi di riferimento per stabilire l'intensità, e di riflesso, la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati nelle aree non industriali possono essere individuati nel superamento del rumore ambientale pari a 3 db in ore notturne ed in 5 db per le diurne: Cass. 10735/01.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 13/1/2003

In caso di immissioni rumorose intollerabili, da considerarsi come tali attività illecite, il responsabile deve essere condannato al risarcimento del danno in applicazione dei criteri generali dettati in tema di illecito aquiliano, perchè la propagazione dei rumori oltrepassanti la normale tollerabilità arreca un danno concreto e specifico consistente nell'impedimento del normale riposo notturno: cfr. Cass. 15509/00 (nella specie il tribunale ha ritenuto equo determinare il danno da immissioni rumorose, avuto riguardo al prolungato periodo di consumazione della condotta, nella misura di € 3500, comprensiva di interessi e rivalutazione.)

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 13/1/2003

Art. 873 c.c.

Distanze legali – violazione.

In tema di distanze tra costruzioni, l'eventuale diritto del proprietario frontista a mantenere un fabbricato preesistente sin dall'origine costruito a distanza inferiore a quella legale rispetto all'immobile limitrofo non conferisce al predetto l'ulteriore diritto di apportare al manufatto aggiunte e/o modifiche di qualsiasi natura nella parte che, in base alla normativa attualmente vigente, risulti a distanza inferiore a quella minima legale, atteso che dette aggiunte o modifiche costituirebbero un'ulteriore e non consentita violazione della normativa in materia di distanze: cfr. Cass. 12483/02

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 13/1/2003

Il danno conseguente alla violazione delle norme del codice civile e integrative di queste, relative alla distanze nelle costruzioni, si identifica nella violazione stessa, determinando quest'ultima un asservimento di fatto del fondo del vicino, al quale, pertanto, compete il risarcimento senza la necessità di una specifica attività probatoria: cfr. Cass. 10600/99 e 2095/00.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 13/1/2003

Art. 938 c.c.

Proprietà – acquisto – accessione invertita.

Con la realizzazione dell’opera pubblica si attua un’irreversibile trasformazione dell’immobile con conseguente passaggio della proprietà di questo in capo alla pubblica amministrazione in virtù dell’istituto dell’accessione invertita (cfr. Cass. 1464/83).

G.O.A. del Tribunale di Sanremo, sent. 11/1/2002 n. 30/02

Art. 1027 c.c.

Servitù prediali – usucapione.

Per il principio "tantum praescriptum quantum possessum", il termine prescrizionale acquisitivo a titolo originario di un diritto di servitù, nel caso di modifica dell'opera per il suo esercizio rispetto ad altra precedente, decorre dalla trasformazione: cfr. Cass. 21/10/1998 n. 10481 (nella specie alla sola tettoia sostenuta dai pali di legno si era sostituita una struttura costituita da finestre scorrevoli in alluminio anodizzato, sempre a distanza inferiore da quella legale).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 13/1/2003

Art. 1123 c.c.

Condominio – ripartizione delle spese – tabelle millesimali.

In tema di condominio di edifici, qualora le tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale contrattuale non abbiano formato oggetto di modifica con il consenso unanime di tutti i condomini ovvero con sentenza del giudice a norma dell'art. 69 disp. att. c.c., nonostante le variazioni di consistenza delle singole unità immobiliari a seguito delle mutate condizioni dell'edificio, la ripartizione delle spese condominiali è legittimamente effettuata in conformità delle tabelle stesse, con la conseguenza che il condomino, richiesto del pagamento della quota di pertinenza, ove intenda contestare il criterio di ripartizione, deve proporre domanda, anche riconvenzionale, di revisione o modifica delle tabelle ai sensi del citato art. 69 nei confronti di tutti i condomini: Cass. 31/5/1998 n. 3701.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 24/10/2002

La divergenza tra i valori reali dei piani o delle porzioni di piano di un edificio condominiale, rapportati al medesimo, e le tabelle millesimali, derivata da innovazioni e ristrutturazioni successive all' atto che le approva, non determina nè la nullità di questo, nè delle predette tabelle, ne' delle delibere fondate sulle medesime - per distribuire tra i condomini le spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell' edificio, per la prestazione dei servizi nell' interesse comune, per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, per la manutenzione delle scale e dei lastrici solari di uso esclusivo, per regolare la costituzione dell' assemblea e determinare i presupposti per la validità delle delibere collegiali - bensì ne giustifica la revisione, ai sensi dell'art. 69, n. 2 disp. att. cod. civ., ad opera dell' assemblea condominiale, dei condomini per contratto, ovvero dell' autorità giudiziaria (Cass.21-11-2000 n.15094).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 13/5/2003

Art. 1135 c.c.

Condominio – ripartizione delle spese – tabelle millesimali - deroghe.

In tema di ripartizione delle spese condominiali le attribuzioni dell'assemblea ex art. 1135 cod. civ. sono circoscritte alla verificazione ed all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge, che non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che tali deroghe venendo ad incidere sul diritto individuale del singolo condomino di concorrere nelle spese per le cose comuni dell'edificio condominiale in misura non superiore a quelle dovute per legge, possono conseguire soltanto ad una convenzione cui egli aderisca. Pertanto e' nulla e non meramente annullabile, anche se presa all'unanimità, la delibera che modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese di riparazione del lastrico solare stabilito dall'art. 1126 cod. civ., senza che i condomini abbiano manifestato la espressa volontà di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti in tal senso, con la conseguenza che detta nullità può essere fatta valere, a norma dell'art. 1421 cod. civ., anche dal condomino che abbia partecipato all'assemblea esprimendo voto conforme alla deliberazione stessa, purchè alleghi e dimostri di avervi interesse per derivare dalla deliberazione assembleare un apprezzabile suo pregiudizio, non operando nel campo del diritto sostanziale la regola propria della materia processuale secondo cui chi ha concorso a dare causa alla nullità non può farla valere (Cass.3-5-1993 n.5125).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 13/5/2003

Art. 1158 c.c.

Usucapione – servitù prediali.

Per il principio "tantum praescriptum quantum possessum", il termine prescrizionale acquisitivo a titolo originario di un diritto di servitù, nel caso di modifica dell'opera per il suo esercizio rispetto ad altra precedente, decorre dalla trasformazione: cfr. Cass. 21/10/1998 n. 10481 (nella specie alla sola tettoia sostenuta dai pali di legno si era sostituita una struttura costituita da finestre scorrevoli in alluminio anodizzato, sempre a distanza inferiore da quella legale).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 13/1/2003