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- SITO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI SANREMO -
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Art. 1173 c.c.
Obbligazioni – obbligazioni propter rem. Le obbligazioni proter rem, oltre che dalla accessorietà e dalla
ambulatorietà dal lato soggettivo passivo, sono caratterizzate, al pari dei
diritti reali, dal requisito della tipicità, con la conseguenza che non possono
essere liberamente costituite dall'autonomia privata, ma sono ammissibili
soltanto quando una norma giuridica consente che in relazione ad un determinato
diritto reale e in considerazione di esigenze permanenti di collaborazione e di
tutela di interessi generali il soggetto si obblighi ad una prestazione
accessoria, che può consistere anche in un facere: cfr. Cass.2-1-1997 n.8. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 24/10/2002 Obbligazioni – adempimento - tempo. Ove la clausola di prelazione non indichi i termini per esprimere
l'interesse all'acquisto, la stessa non è nulla per indeterminatezza
dell'oggetto o per altra ragione, essendo il termine apponibile eventualmente
con ricorso ex art. 1183 c.c. Tribunale di Sanremo, sent. 21/5/2003 n. 441/03 Art. 1218 c.c. Obbligazione - risarcimento del danno – inadempimento – condanna generica
- requisiti. In materia di responsabilità per danni, per aversi condanna generica non è
necessario l’accertamento pieno e completo del fatto lesivo e della colpa,
mentre è sufficiente una prova di mera verosimiglianza del danno stesso, che
viene valutata dal giudice con cognizione sommaria e provvisoria, talchè l’accertamento
pieno dell’esistenza effettiva del danno, della sua reale entità e del suo
rapporto eziologico con la condotta del presunto autore è riservato alla fase
successiva della liquidazione (cfr. tra le più recenti Cass. 5817/01; Cass.
489/01; Cass. 15066/00; Cass. 6690/00; Cass. 14454/00; Cass. 2986/99; Cass.
1298/98). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 22/1/2003 La condanna generica può essere negata solo quando risulti in concreto
provato che ogni danno astrattamente possibile è mancato o che non può
configurarsi un rapporto di causalità tra il fatto illecito e i dedotti effetti
dannosi (cfr. Cass. 4511/97, 2759/90, 4805/87, 3496/83). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 22/1/2003 La domanda di condanna generica al risarcimento del danno da inadempimento
contrattuale è accoglibile anche in presenza di una clausola penale limitativa
del risarcimento, che può esser utilmente fatta valere dal convenuto nella fase
dedicata alla liquidazione del danno (cfr. Cass. 303/96). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 22/1/2003 Obbligazione - risarcimento del danno – inadempimento – casistica. In tema di trasporto di cose, la presunzione di
responsabilità ex recepto, posta a carico del vettore dall'art. 1693 Cod. Civ.,
può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da
un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso,
ricollegabile al caso fortuito o alla forza maggiore, che, nell'ipotesi di
furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la
sottrazione sia stata compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze
tali da renderla imprevedibile ed inevitabile (cfr. Cass. 22-1-1990 n. 317). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 24/2/2003 In caso di avaria, deterioramento o distruzione della cosa
depositata, il depositario non si libera della responsabilità "ex recepto"
provando di avere usato nella custodia della "res" la diligenza del
buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 cod. civ., ma deve provare a
mente dell'art. 1218 cod. civ. che l'inadempimento sia derivato da causa a lui
non imputabile (cfr. Cass. 12-6-1995 n. 6592). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 24/2/2003 Art. 1219 c.c. Obbligazione – inadempimento – costituzione in mora. Affinchè un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione a
norma dell’art. 2943 c. 4 c.c. deve contenere anche l’esplicitazione di una
pretesa, ovvero una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a
manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere
il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l’effetto di
costituirlo in mora: cfr. Cass. 10504/99. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 23/5/2002 n. 399/02 Art. 1337 c.c. Contratto – responsabilità precontrattuale – pubblica amministrazione. La mera deliberazione di concludere un contratto assunta dalla pubblica
amministrazione attraverso il proprio organo deliberante costituisce atto
interno revocabile ad nutum, inidoneo a dar luogo all’incontro dei consensi
delle parti, qualora ad essa non faccia seguito una manifestazione di volontà
negoziale ad opera dell’organo rappresentativo dell’ente, talchè in tali
casi può sorgere a carico della pubblica amministrazione soltanto una eventuale
responsabilità precontrattuale: cfr. Cass. 741/00. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 23/5/2002 n. 399/02 Art. 1341 c.c. Contratto – condizioni generali – clausole vessatorie – casistica. La clausola contenuta in lettere di garanzia che prevedono l’obbligo del
fideiussore di rimborsare alla creditrice le somme che da quest’ultima fossero
prima incassate e poi restituite in seguito all’annullamento o alla revoca dei
pagamenti, deve ritenersi vessatoria ai sensi dell’art.1341 c.c., in quanto
comportante, a carico del contraente non predisponente, una limitazione alla
facoltà di opporre eccezioni, con particolare riferimento alla eccezione di
pagamento, e, ove ne difetti la specifica approvazione per iscritto, deve
considerarsi inefficace. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 4/2/2002 Art. 1351 c.c. Contratto – contratto preliminare – distinzione dal contratto definitivo. Ai fini dell'indagine diretta ad individuare la natura definitiva o
preliminare di un contratto di vendita, per cui determinante è la
qualificazione della volontà dei contraenti - rivolta, nel primo caso,
direttamente al trasferimento della proprietà e, nel secondo, a dar vita ad un
rapporto obbligatorio che le impegna ad un'ulteriore manifestazione di volontà
che operi l'effetto traslativo - il giudice deve esaminare le clausole
contrattuali nel loro senso comune e logico e nel loro complesso, avendo
presente, in tale indagine, che la previsione della traditio della cosa ed il
pagamento del prezzo non sono di per se stesse incompatibili con la
qualificazione del contratto come preliminare, potendo assumere il significato
di una mera anticipazione, rispetto al trasferimento della proprietà, della
consegna del bene e del pagamento del prezzo: cfr. Cass. 7/4/1990 n.2916. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 18/11/2002 Art. 1362 c.c. Contratto – interpretazione – criteri – comune intenzione delle parti. Quando la comune intenzione delle parti risulti in modo sufficientemente
preciso dalle parole e dalle espressioni contenute nel contratto, all'interprete
è preclusa la ricerca di un significato diverso da quello letterale in base ad
altri criteri ermeneutici (cfr. Cass. 5082/92). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 27/5/2003 n. 410/03 Nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti, il primo e
principale strumento dell’operazione interpretativa è costituito dalle parole
ed espressioni del contratto (cfr. Cass. 4563/95), il cui rilievo deve essere
verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale (cfr. Cass. 268/95). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 6/6/2002 In sede di interpretazione, il criterio relativo al comportamento delle
parti, pur rilevante ai sensi del secondo comma dell’art.1362 c.c., assume una
portata meramente sussidiaria rispetto a quello fondamentale di cui al comma 1
della norma citata, Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 6/6/2002 Contratto – interpretazione – criteri – comportamento delle parti. Alla valutazione del comportamento complessivo può farsi ricorso soltanto
quando l’interpretazione delle clausole contrattuali esaminate nel loro
significato letterale non fornisca elementi sufficienti per l’individuazione
della comune intenzione delle parti (cfr. Cass. 321/90) Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 6/6/2002 In sede di interpretazione, il criterio relativo al comportamento delle
parti, pur rilevante ai sensi del secondo comma dell’art.1362 c.c., assume una
portata meramente sussidiaria rispetto a quello fondamentale di cui al comma 1
della norma citata, Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 6/6/2002 Art. 1374 c.c. Contratto – integrazione – criteri. A seguito della sentenza n. 318/02 della Corte Costituzionale, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della L. n.
203/82, i quali indicavano i criteri in base ai quali determinare il canone di
equo affitto, a motivo dell’inidoneità a soddisfare la finalità della
instaurazione di equi rapporti sociali, imposta dall’art. 44 Cost., del
criterio del ricorso al valore del reddito dominicale risultante dal catasto
terreni del 1939, rivalutato in base a meri coefficienti di moltiplicazione, non
deve tenersi fermo il canone pattuito dai contraenti, non essendo stato espunto
tout court dall’ordinamento l’istituto giuridico del canone equo di affitto
ma solo il criterio fissato dalla legge per la determinazione dello stesso, e
pertanto deve farsi ricorso alla cd. equità integrativa di cui all’art. 1374
c.c. (cfr. Cass. 4626/83, secondo cui "la funzione dell’equità
richiamata dall’art. 1374 è puramente suppletiva, nel senso che colma le
lacune non coperte dagli usi o da altre legittime fonti"). Tribunale di Sanremo sezione agraria, sent. 22/11/2002 Art. 1387 c.c. Contratto – rappresentanza – pubblica amministrazione. La mera deliberazione di concludere un contratto assunta dalla pubblica
amministrazione attraverso il proprio organo deliberante costituisce atto
interno revocabile ad nutum, inidoneo a dar luogo all’incontro dei consensi
delle parti, qualora ad essa non faccia seguito una manifestazione di volontà
negoziale ad opera dell’organo rappresentativo dell’ente, talchè in tali
casi può sorgere a carico della pubblica amministrazione soltanto una eventuale
responsabilità precontrattuale: cfr. Cass. 741/00. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 23/5/2002 n. 399/02 Art. 1393 c.c. Contratto – rappresentanza – ratifica. Quando il licenziamento sia intimato da persona priva di potere
rappresentativo, la società datrice di lavoro resistente costituendosi in
giudizio e contestando il ricorso del lavoratore ratifica con effetto
retroattivo l’operato del falsus procurator. Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 18/7/2001 n. 520/01 Art. 1398 c.c. Contratto – rappresentanza – carenza di poteri. In caso di contratto concluso da un falsus procurator con il ricevimento di
una caparra la responsabilità di quest’ultimo per il danno cagionato al terzo
contraente si estende alla restituzione di detta caparra ma non anche alla
corresponsione del doppio della stessa, trattandosi di responsabilità
extracontrattuale (cfr. Cass. 10882/96, 7823/90). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 4/1/2002 n. 13/02 Art. 1460 c.c. Contratto - adempimento - inadempimento - eccezione. L'illegittimo comportamento del datore di lavoro consistente nell'assegnare
il dipendente a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica
può giustificare il rifiuto della prestazione lavorativa, in forza
dell'eccezione di inadempimento di cui all'art.1460 c.c., purchè tale reazione
risulti proporzionata e conforme a buona fede, come avviene nel caso in cui il
dipendente continui ad offrire le prestazioni corrispondenti alla qualifica
originaria (cfr. Cass. 8939/96). Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 2/12/2002 Art. 1492 c.c. Contratto - compravendita – vizi della cosa venduta - rimedi. In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta il
principio secondo cui l'azione redibitoria e quella estimatoria (o quanti
minoris), essendo incompatibili tra loro, in quanto preordinate alla tutela di
un medesimo diritto l'uno attraverso la risoluzione del contratto e l'altra
mercè il mantenimento del contratto, non possono essere esercitate
contestualmente nè alternativamente nè subordinatamente, l'una rispetto
all'altra, incombendo sul compratore l'onere di operare la scelta relativa, non
si applica nel caso in cui l'azione di riduzione sia accordata al compratore in
via esclusiva, come accade ai sensi dell'art. 1492 comma 3 c.c. (cfr. Cass.
11036/95). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 3/6/2003 n. 432/03 Art. 1537 c.c. Contratto - compravendita – immobile – atto – scrittura privata non
autenticata – omessa dichiarazione di carattere urbanistico e allegazione di
equipollente – effetti. La nullità del contratto di compravendita immobiliare per
omissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art.
40 L. 47/85 rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n.15, attestante che l’opera
risulti iniziata in data anteriore al 1/9/1967, si applica soltanto in assenza
di allegazione di atti equipollenti alla predetta dichiarazione sostitutiva
(nella specie, all’atto di compravendita era stato allegato un certificato
rilasciato dal Sindaco da cui risultava che i lavori relativi agli immobili
compravenduti erano iniziati e terminati in data anteriore al 1/9/1967). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 6/6/2002 Contratto - compravendita – immobile – atto – scrittura privata non
autenticata – omessa dichiarazione di carattere tributario – effetti. La nullità del contratto di compravendita immobiliare per
omissione della dichiarazione, ai sensi della L. 15/68, prevista dall’art.3 c.
13 ter della L. 165/90, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell’immobile
è stato dichiarato nell’ultima dichiarazione dei redditi per la quale il
termine di presentazione è scaduto alla data dell’atto, ovvero l’indicazione
del motivo per cui lo stesso non è stato dichiarato, si applica soltanto agli
atti pubblici tra vivi e alle scritture private formate o autenticate di
trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o
trasferimento di diritti reali sulle stesse, ai quali non è assimilabile la
scrittura privata non autenticata. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 6/6/2002 Art. 1639 c.c. Contratto – affitto – fondo rustico - equo canone –determinazione
– criteri. A seguito della sentenza n. 318/02 della Corte Costituzionale, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della L. 203/82,
i quali indicavano i criteri in base ai quali determinare il canone di equo
affitto, a motivo dell’inidoneità a soddisfare la finalità della
instaurazione di equi rapporti sociali, imposta dall’art. 44 Cost., del
criterio del ricorso al valore del reddito dominicale risultante dal catasto
terreni del 1939, rivalutato in base a meri coefficienti di moltiplicazione, non
deve tenersi fermo il canone pattuito dai contraenti, non essendo stato espunto
tout court dall’ordinamento l’istituto giuridico del canone equo di affitto
ma solo il criterio fissato dalla legge per la determinazione dello stesso, e
pertanto deve farsi ricorso alla cd. equità integrativa di cui all’art. 1374
c.c. (cfr. Cass. 4626/83, secondo cui "la funzione dell’equità
richiamata dall’art. 1374 è puramente suppletiva, nel senso che colma le
lacune non coperte dagli usi o da altre legittime fonti"). Tribunale di Sanremo sezione agraria, sent. 22/11/2002 Art. 1768 c.c. Contratto – deposito – responsabilità. In caso di avaria, deterioramento o distruzione della cosa
depositata, il depositario non si libera della responsabilità "ex recepto"
provando di avere usato nella custodia della "res" la diligenza del
buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 cod. civ., ma deve provare a
mente dell'art. 1218 cod. civ. che l'inadempimento sia derivato da causa a lui
non imputabile (cfr. Cass. 12-6-1995 n. 6592). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 24/2/2003 Nel caso di perdita della cosa data in deposito, il
depositario, per liberarsi dall'obbligo di risarcimento del danno, deve provare
che l'evento era imprevedibile o inevitabile o estraneo al comportamento da lui
tenuto nell'esecuzione del contratto, atteso che primo presupposto per la
liberazione del contraente inadempiente dalla colpa presunta è la non
imputabilità allo stesso della causa dell'inadempimento e solo dopo che il
debitore abbia provato la causa concreta dell'inadempimento si può passare alla
valutazione della diligenza da lui prestata. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 24/2/2003 Ove il depositario non abbia fornito la prova che la perdita
della cosa si è verificata in conseguenza di un fatto a lui non imputabile,
resta superflua la valutazione della diligenza prestata da lui, non essendo essa
sola sufficiente per la liberazione del depositario dall'obbligo del
risarcimento del danno. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 24/2/2003 L'ipotesi del semplice furto è sempre addebitabile alla responsabilità del
custode, depositario o vettore, la quale è esclusa soltanto quando l'uso di
violenza o minaccia nella perpetrazione del reato abbia determinato una causa di
forza maggiore non altrimenti evitabile. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 24/2/2003 Art. 1783 c.c. Contratto – deposito in albergo – requisiti. La consegna della cosa al gestore d'un albergo o di esercizi
ad esso equiparati - ovvero ai suoi dipendenti - è qualificabile come consegna
in custodia, al fine della responsabilità illimitata verso il cliente per
sottrazione o deterioramento, secondo la disciplina degli artt. 1783 ss. Cod.
Civ. (nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dall'art. 3 della
legge 3 giugno 1978), qualora avvenga in un contesto e con modalità che ne
dimostrino inequivocabilmente la finalità di custodia, mentre restano, a tal
fine, irrilevanti sia la mancata estrinsecazione di tale finalità in
un'espressa dichiarazione negoziale sia la mancata consegna delle chiavi. (cfr.
Cass.14-1-1998 n. 213). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 24/2/2003 Allorquando l'albergo metta a disposizione dei clienti, ed in
particolare di quelli in possesso di costose autovetture da competizione, un
garage privato dotato di servizio di telecamere interne, stabilendo per tale
servizio anche un costo addizionale, assume nei confronti degli stessi uno
specifico obbligo di custodia dei mezzi essendo irrilevante l'assenza di
specifica pattuizione negoziale in tal senso oltre che alla mancata consegna
delle chiavi. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 24/2/2003 L'ipotesi del semplice furto è sempre addebitabile alla responsabilità del
custode, depositario o vettore, la quale è esclusa soltanto quando l'uso di
violenza o minaccia nella perpetrazione del reato abbia determinato una causa di
forza maggiore non altrimenti evitabile. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 24/2/2003 Contratto – deposito in albergo – differenza dall’affitto. Nella figura dell'affitto di garage il proprietario è
totalmente all'oscuro della natura dei mezzi o cose da ospitare e non garantisce
alcun servizio supplementare oltre quello di mettere a disposizione una
determinata area, mentre con il deposito di veicoli predispone una serie di
servizi, a pagamento, diretti specificamente a prevenire qualsiasi evento
dannoso per i mezzi e quindi è obbligato a custodire gli stessi. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 24/2/2003 Contratto – deposito in albergo – differenza dal
posteggio o dal parcheggio. Nessuna differenza sussiste tra il contratto di deposito in
albergo di veicolo e il contratto di posteggio o di parcheggio poiché a quest’ultimo
sono sempre applicabili le norme dettate in tema di onere di custodia incombente
sul depositario, in quanto il contratto atipico di posteggio d'un veicolo va
inquadrato, ai fini della sua disciplina, nello schema generale del contratto di
deposito e comporta che il depositario, cui il veicolo è affidato, ha l'obbligo
di custodirlo e restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato (cfr.
Cass.12-12-1989 n. 5546; Cass.23-8-1990 n.8615). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 24/2/2003 Art. 1793 c.c. Contratto – trasporto – responsabilità. In tema di trasporto di cose, la presunzione di
responsabilità ex recepto, posta a carico del vettore dall'art. 1693 Cod. Civ.,
può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da
un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso,
ricollegabile al caso fortuito o alla forza maggiore, che, nell'ipotesi di
furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la
sottrazione sia stata compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze
tali da renderla imprevedibile ed inevitabile (cfr. Cass. 22-1-1990 n. 317). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 24/2/2003 Art. 1815 c.c. Contratto – mutuo – interessi usurari - riduzione. La riduzione di ufficio del tasso di interesse non può essere applicata ai rapporti conclusi anteriormente al 1996
ed ancora in corso in quanto l’art. 1 c. 1 D.L. 394/00 esclude
la riduzione ex art. 1815 c. 2 c.c. in siffatti casi, se non limitatamente alle ipotesi in cui all’atto della
conclusione del contratto fossero già stabiliti tassi effettivamente usurari. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 2/2/2002 Obbligazioni – titoli di credito - titoli nominativi -
trasferimento. Le azioni sono titoli nominativi soggetti per il loro trasferimento al
mero consenso delle parti mentre l'esercizio dei diritti sociali implica che il
trasferimento avvenga secondo criteri normativamente predeterminati che sono
quelli di cui agli artt. 2022 e 2023 c.c. Tribunale di Sanremo, sent. 21/5/2003 n. 441/03 La natura del rapporto fiduciante-fiduciario è interna e non riverbera
effetti su quelli esterni in ordine ai quali va affermata la natura legittimante
all'esercizio dei diritti sociali connessi alla titolarità ed al possesso
effettivo del titolo nominativo il quale si trasferisce esclusivamente in base
alla procedura di transfert o mediante girata (artt. 2022 e 2023 c.c.). Tribunale di Sanremo, sent. 21/5/2003 n. 441/03 Art. 2033 c.c. Indebito – ripetizione - indebito pensionistico – erogazioni dell’INAIL. Il regime di ripetibilità di cui all’art. 1 c. 260, 261, 262, 263 e 265 L.
662/96 si applica a tutte le prestazioni previdenziali indebitamente erogate
dagli enti di previdenza obbligatoria – e quindi anche all’INAIL – in
epoca anteriore all’1/1/1996 ed ancora da recuperare (cfr. Cass. SSUU 30/2000)
ma non si applica ai recuperi già avvenuti, onde la disposizione in esame non
attribuisce azioni di ripetizione in favore degli assicurati. Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 5/12/2001 n. 2/02 Art. 2043 c.c. Fatto illecito - risarcimento del danno – condotta. L’obbligo del conducente di un veicolo di procedere con prudenza e comunque
in condizioni di poter arrestare la marcia non può essere esteso al punto di
ritenere sempre sussistente un profilo colposo nella condotta di chi, a fronte
di un ostacolo improvviso e imprevedibile, abbia posto in essere altra manovra
di emergenza rispetto a quella di arrestare il veicolo (cfr. Cass. 8/2/1988). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2002 n. 19/02 L’utente della pubblica strada può accedere alla tutela risarcitoria
apprestata dal citato articolo nel solo caso in cui i danni dallo stesso subiti
siano stati cagionati dalla cd. insidia, cioè da una situazione di pericolo
occulto caratterizzata, congiuntamente, dall’elemento obiettivo della non
visibilità e da quello soggettivo della imprevedibilità. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 26/11/2002 cfr. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 15/7/2003 In ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o
insufficiente manutenzione di strade pubbliche, il referente normativo per
l'inquadramento della responsabilità della p.a. è costituito non già
dall'art. 2051 cod. civ., che sancisce una presunzione inapplicabile nei
confronti della p.a., con riferimento ai beni demaniali, quando essi siano
oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma dall'art. 2043
cod. civ., che impone, nell'osservanza della norma primaria del "neminem
laedere", di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri
per l'utente una situazione di pericolo occulto, di tal che detta responsabilità
è configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di
una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della
non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del
pericolo stesso (cfr. Cass.21-12-2001 n.16179 ed altre). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 15/7/2003 La discrezionalità, e la conseguente insindacabilità da parte del giudice
ordinario, dei criteri e dei mezzi con cui la pubblica amministrazione realizza
e mantiene un'opera pubblica trovano un limite nell'obbligo dell'amministrazione
stessa di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità
del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento
disciplinanti quelle attività nonchè le comuni norme di diligenza e prudenza
così che all'inosservanza di dette disposizioni e norme consegue la ineludibile
responsabilità della p.a. per i danni arrecati a terzi. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 3/6/2003 n. 433/03 E' configurabile a carico della pubblica amministrazione una responsabilità
ex art. 2051 c.c. in relazione a beni demaniali o patrimoniali non soggetti a
uso generale e diritto della collettività, come nel caso della rete fognaria
comunale, che consente, per la sua limitata estensione territoriale, un'adeguata
attività di vigilanza e di controllo da parte dell'ente a ciò preposto (cfr.
Cass. 674/94). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 3/6/2003 n. 433/03 Nel caso in cui l'attore richieda il risarcimento del danno per l'allagamento
dell'abitazione da parte di acque piovane, a seguito del loro mancato deflusso
nei canali e nell'impianto fognario, imputandolo non ad un'inosservanza delle
comuni norme di diligenza bensì a scelte e operazioni di manutenzione
riguardanti i canali collettori di acque piovane ed alluvionali, la
controversia, a norma dell'art. 140 lett. e) R.D.L. 11/12/1933 n. 1775, è
devoluta alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque, comportando
l'esame e la definizione di questioni attinenti ad atti materiali o a
provvedimenti dell'amministrazione nell'esercizio di poteri di governo delle
acque pubbliche (cfr. Cass. SSUU 8054/97). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 3/6/2003 n. 435/03 L’art. 4 sub c) del DPR 547/55 impone al datore di lavoro
di "disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di
sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione" ma la
responsabilità dell’imprenditore va esclusa ove risulti che quest’ultimo
– cui l’art. 4 del DPR 547/55 non impone di vigilare continuamente l’esecuzione
di attività caratterizzate da estrema semplicità ed affidate ad operai
altamente specializzati, con lunga esperienza di servizio e dotati di un
particolare grado di autonomia – abbia osservato tutte le misure anzidette e l’infortunio
si sia verificato per esclusiva imprudenza del lavoratore infortunato, che abbia
trasgredito le istruzioni e/o abbia comunque eseguito il lavoro affidatogli in
modo difforme da quello prescritto in via generale (cfr. Cass. 2028/95). Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent. 16/9/2002 Fatto illecito - risarcimento del danno –nesso di causalità. Difetta il nesso causale tra un errore diagnostico e lo stato patologico in
relazione a cui sia richiesto il risarcimento del danno nel caso in cui anche se
la diagnosi della patologia fosse stata tempestiva, le conseguenze invalidanti
non sarebbero state diverse da quelle che poi in effetti si sono verificate, in
quanto una diagnosi corretta non avrebbe potuto proporre trattamenti chirurgici
o misure terapeutiche complementari, atte ad eliminare completamente la
patologia, ulteriori e diversi rispetto a quanto di fatto eseguito
successivamente (nella specie, tra l’errore diagnostico e la diagnosi corretta
della patologia, un melanoma, era intercorso un periodo di circa diciotto mesi). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 4/5/2002 La presunzione fissata dall’art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dalla
dimostrazione che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della
particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa (cfr.
Cass. 6407/87, Cass. 4070/98). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 26/11/2002 Fatto illecito - risarcimento del danno – evento - danno-evento e
danno-conseguenza. Il danno biologico consiste in un danno-evento cioè nella lesione dell’integrità
psico-fisica della persona mentre il danno patrimoniale consiste in un
danno-conseguenza cioè nel danno al patrimonio della persona in conseguenza
della lesione dell’integrità psico-fisica di costei, di tal che nel primo
caso la prova dell’esistenza ontologica del danno è in re ipsa nella prova
della lesione. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2002 n. 18/02 Fatto illecito - risarcimento del danno –danno biologico – nozione. Il danno biologico presenta i seguenti caratteri: 1) unitarietà, in quanto
in esso rientra il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno
alla sfera sessuale, il danno alla capacità lavorativa generica e le
invalidità micropermanenti; 2) autonomia, in quanto si tratta di una voce di
danno a tutti riconosciuta e distinta dal danno alla diminuzione di reddito ed
alla capacità lavorativa specifica, così come dal danno morale; 3)
a-redditualità, in quanto va risarcito a tutti, percettori o produttori di
reddito e non. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2002 n. 18/02 Nel caso di fatto illecito lesivo dell’integrità
psico-fisica della persona, il danno risarcibile non è costituito solo dalle
conseguenze pregiudizievoli correlate all’efficienza lavorativa ed alla
capacità di produzione del reddito, ma si estende a tutti gli effetti negativi
incidenti sul bene primario della salute in sé considerato quale diritto
inviolabile dell’uomo, alla pienezza della vita ed alla esplicazione della
propria personalità morale, intellettuale e culturale, tenuto conto che tale
bene fa parte integrante del patrimonio del soggetto e viene conseguentemente
leso dal suddetto fatto illecito, anche quando riguardi chi non abbia ancora
(come il minore di età) o abbia perduto o non abbia mai avuto attitudine a
svolgere attività produttiva di reddito. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2002 n. 19/02 Fatto illecito - risarcimento del danno – danno biologico – componenti -
danno alla salute in senso stretto. Il danno da invalidità permanente, ricompreso nel danno
biologico, è quello consistente nella menomazione della salute psico-fisica del
soggetto a prescindere dall’eventuale menomazione della sua capacità di
guadagno. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2002 n. 18/02 Fatto illecito - risarcimento del danno – danno biologico – componenti -
danno alla vita di relazione. Il danno alla vita di relazione, ricompreso nel danno
biologico, è quello consistente nell’impossibilità o nella difficoltà di
reintegrarsi nei rapporti sociali e di mantenerli a livelli normali e che
pertanto incide negativamente sull’esplicazione di attività diverse da quella
lavorativa normale, come le attività ricreative e quelle sociali. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2002 n. 19/02 Fatto illecito - risarcimento del danno – danno biologico – componenti -
danno estetico. Il danno estetico, ricompreso nel danno biologico, è
costituito da quei postumi permanenti di un fatto lesivo in senso peggiorativo
dell’aspetto estetico della persona, cui si ricollegano conseguenze negative
nell’esplicazione di attività complementari o integrative rispetto alla
principale attività professionale dell’interessato. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2002 n. 19/02 Rientra nel danno patrimoniale il danno estetico arrecato ad un soggetto che
per effetto dello stesso subisca una diminuzione della propria capacità di
guadagno. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2002 n. 19/02 Fatto illecito - risarcimento del danno – danno biologico – componenti -
danno alla sfera sessuale. Il danno alla sfera sessuale, ricompreso nel danno biologico,
è quello arrecato alle manifestazioni della vita sessuale del danneggiato,
perché anche in tal caso il danneggiato subisce una lesione della propria
integrità psico-fisica che assume rilevanti conseguenze sotto il profilo di un
pregiudizio ad una delle manifestazioni della vita di relazione. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2002 n. 19/02 Fatto illecito - risarcimento del danno – danno biologico – componenti -
danno alla capacità lavorativa generica. Il danno alla capacità lavorativa generica, ricompreso nel
danno biologico, è quello che riduce la potenziale attitudine all’attività
lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttive di
reddito né sia presumibilmente in procinto di svolgerle. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2002 n. 19/02 Fatto illecito - risarcimento del danno – danno biologico – componenti
– invalidità micropermanenti. I postumi permanenti di piccola entità (c.d. micropermanenti)
sono menomazioni della salute psicofisica della persona di modesta entità che
di regola non diminuiscono la capacità specifica di guadagno e quindi non
rilevano sotto il profilo del danno patrimoniale ma diminuiscono solo la
capacità lavorativa generica e quindi rientrano e si esauriscono nel danno
biologico. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2002 n. 18/02 I postumi permanenti di piccola entità rientrano nel danno
biologico e comportano il diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in via
equitativa, tenendo presenti gli esiti invalidanti e le limitazioni
psico-fisiche delle lesioni subite in relazione all’età dell’infortunato,
al suo ambiente sociale e dalla sua vita di relazione (cfr. Cass. 20/7/1993 n.
2066). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2002 n. 18/02 Fatto illecito - risarcimento del danno –danno biologico – requisiti. Una condizione di ansia e di choc transitoria che non vada ad incidere sulla
integrità fisio-psichica del danneggiato non integra gli estremi di un danno
biologico ed è solo idonea a cagionare un danno non patrimoniale esclusivamente
nei casi in cui sussistano gli estremi di un fatto-reato. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 6/5/2002 Fatto illecito - risarcimento del danno –danno biologico – liquidazione. Nella liquidazione del danno biologico il giudice può
valutare separatamente l’invalidità permanente e quella temporanea purchè il
complessivo ammontare del risarcimento sia commisurato alla reale entità del
danno (cfr. Cass. 101/99). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2002 n. 19/02 La liquidazione del danno biologico può essere effettuata
dal giudice con ricorso al metodo equitativo tenendo conto delle circostanze del
caso concreto e, specificamente, quali elementi di riferimento, della gravità
delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti dell’età, dell’attività
espletata, delle condizioni sociali e familiari del danneggiato; nel procedere
alla liquidazione il giudice può ricorrere a criteri predeterminati e
standardizzati come quello che assume a parametro il valore medio del c.d. punto
di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari purché ciò
attui in modo flessibile (cfr. Cass. 19/5/1999 n. 4852) Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2002 n. 19/02 Il danno alla salute da invalidità permanente deve essere liquidato, con
riferimento al criterio equitativo, secondo il c.d. punto di invalidità ed il
valore a punto, prendendo a base le tabelle create dal Tribunale di Milano. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 14/12/2001 cfr. GOA del Tribunale di Sanremo, sent. 30/5/2003 n. 421/03 Il criterio equitativo del c.d. punto di invalidità ed il valore a punto
secondo le tabelle milanesi comprende una serie di correzioni (in base a
coefficienti predeterminati) in modo da tenere conto della complessiva misura
della invalidità permanente e dell’età del leso al momento del sinistro, in
quanto: 1) la scienza medica ha messo in evidenza che l’entità concreta delle
limitazioni imposte all’esplicazione della vitalità di un individuo nel campo
lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di
svago e sportive, cresce in misura più che aritmetica rispetto al crescere
della misura dell’invalidità permanente; 2) la vita di una persona giovane
resta segnata per un periodo più lungo dalle conseguenze permanenti delle
lesioni subite e nell’arco di tale più lungo periodo è compresa anche la
parte della vita che di solito è sotto ogni profilo la più ricca e dinamica. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 14/12/2001 Tra i possibili criteri di liquidazione indicati dalla
giurisprudenza si può adottare quello basato sulla attribuzione di un importo
predeterminato per ogni punto di invalidità permanente, talchè per determinare
il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità si tenga conto
contemporaneamente della percentuale di invalidità riconosciuta e dell’età
del leso al momento del sinistro. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 18/1/20202 n. 51/02 I postumi permanenti di piccola entità rientrano nel danno
biologico e comportano il diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in via
equitativa, tenendo presenti gli esiti invalidanti e le limitazioni
psico-fisiche delle lesioni subite in relazione all’età dell’infortunato,
al suo ambiente sociale e dalla sua vita di relazione (cfr. Cass. 20/7/1993 n.
2066). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2002 n. 18/02 In caso di sinistro anteriore all’entrata in vigore della legge n.57/01 non
è applicabile alla fattispecie di causa ai sensi dell’art.5 comma 2. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 14/12/2001 Fatto illecito - risarcimento del danno –danno biologico – prova. La prova della comunicazione non veritiera è solo la prova del fatto altrui
ma non ancora la prova del danno ingiusto,
il cui verificarsi del danno non è automaticamente e necessariamente collegato
alla falsità di quanto comunicato in quanto tali fatti, benchè ascrivibili a
colpa, sono solo potenzialmente produttivi di danno, implicando il pericolo del
suo verificarsi ma non la certezza che lo stesso si sia, in concreto, prodotto e
non esonerano quindi l'attore dal fornire la prova delle conseguenze dannose
che, in concreto, gli siano derivate (cfr. Cass. 6507/01). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 6/5/2002 La prova del danno all’immagine o alla reputazione può essere data con
ogni mezzo, ed anche attraverso presunzioni, che ai sensi dell’art. 2729 c.c.
debbono fondarsi, peraltro, su circostanze gravi, precise e concordanti e non
sulla semplice "ragionevolezza" delle asserzioni dell'interessato
circa il pregiudizio all'immagine ed il discredito professionale o personale (cfr.
Cass. 6507/01). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 6/5/2002 Difetta il nesso causale tra un errore diagnostico e lo stato patologico in
relazione a cui sia richiesto il risarcimento del danno nel caso in cui anche se
la diagnosi della patologia fosse stata tempestiva, le conseguenze invalidanti
non sarebbero state diverse da quelle che poi in effetti si sono verificate, in
quanto una diagnosi corretta non avrebbe potuto proporre trattamenti chirurgici
o misure terapeutiche complementari, atte ad eliminare completamente la
patologia, ulteriori e diversi rispetto a quanto di fatto eseguito
successivamente (nella specie, tra l’errore diagnostico e la diagnosi corretta
della patologia, un melanoma, era trascorso un periodo di circa diciotto mesi). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 4/5/2002 Fatto illecito - risarcimento del danno –danno biologico – casistica. Una condizione di ansia e di choc transitoria che non vada ad incidere sulla
integrità fisio-psichica del danneggiato non integra gli estremi di un danno
biologico ed è solo idonea a cagionare un danno non patrimoniale esclusivamente
nei casi in cui sussistano gli estremi di un fatto-reato. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 6/5/2002 Fatto illecito - risarcimento del danno –danno morale – nozione. Il danno morale consiste nelle sofferenze patite dal danneggiato allorchè
sussistano gli estremi oggettivi e soggettivi di una fattispecie di reato, pur
in assenza di un preventivo definitivo accertamento giudiziale, ed il suo
risarcimento assolve alla funzione di assicurare allo stesso danneggiato un’utilità
sostitutiva di tali sofferenze. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2002 n. 19/02 Fatto illecito - risarcimento del danno –danno morale – componenti –
danno morale temporaneo. Il danno morale c.d. temporaneo è risarcibile nel caso in cui l’invalidità
permanente abbia avuto una particolare intensità (nella specie, il risarcimento
è stato riconosciuto nella misura del 50% del danno morale da invalidità
permanente). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2002 n. 18/02 Fatto illecito - risarcimento del danno –danno morale – requisiti. Il danno morale è risarcibile solo nell’ipotesi in cui la condotta posta
in essere dal danneggiante integri gli estremi di un’ipotesi di reato, non
essendo necessario, peraltro, il preventivo accertamento da parte del competente
giudice penale, essendo sufficiente, ai fini del suo riconoscimento, che
sussistano gli estremi oggettivi e soggettivi di una fattispecie di reato. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2002 n. 19/02 Fatto illecito - risarcimento del danno – danno morale – liquidazione. In caso di astratta configurabilità del reato di lesione personale colposa,
di cui sussistano sia gli elementi oggettivi (condotta dalla quale è derivata
una alterazione anatomico-funzionale del soggetto passivo) che soggettivi
(imprudenza della condotta tenuta dal soggetto attivo) deve liquidarsi oltre al
danno biologico anche il danno morale nella misura di 1/4 della somma liquidata
a titolo di risarcimento del danno biologico. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 14/12/2001 Nella liquidazione del danno morale occorre aver riguardo
alle sofferenze patite dalla vittima e al periodo risultato necessario per la
completa riabilitazione (nella specie il danno morale è stato liquidato in via
equitativa in una somma determinata nella misura del 30% di quanto liquidato a
titolo di danno biologico). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 5/2/2002 n. 101/02 Il danno morale va liquidato nella misura di 1/3 rispetto alla somma
liquidata a titolo di danno biologico. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2002 n. 19/02 Nella liquidazione del danno morale occorre aver riguardo
alle sofferenze patite dalla vittima e al periodo risultato necessario per la
completa riabilitazione (nel caso di specie, alla luce di un grado di
afflittività delle lesioni, accertato nel 7% di invalidità permanente e della
durata della malattia, pari a 30 giorni di invalidità temporanea assoluta e di
150 giorni di invalidità temporanea parziale, il danno morale è stato
liquidato in via equitativa in una somma determinata nella misura del 50 % di
quanto liquidato a titolo di danno biologico). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. del 18/1/2002 n. 50/02 La liquidazione del danno morale deve essere commisurata alle sofferenze
patite dal danneggiato e al periodo necessario per la guarigione, tenuto conto
di eventuali pregiudizi di carattere permanente e della conseguente prostrazione
morale (nella specie il danno morale è stato liquidato in via equitativa in una
somma determinata nella misura del 60 % di quanto liquidato a titolo di danno
biologico). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2002 n. 18/02 Fatto illecito - risarcimento del danno –danno morale – casistica. Una condizione di ansia e di choc transitoria che non vada ad incidere sulla
integrità fisio-psichica del danneggiato non integra gli estremi di un danno
biologico ed è solo idonea a cagionare un danno non patrimoniale esclusivamente
nei casi in cui sussistano gli estremi di un fatto-reato. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 6/5/2002 Solo in caso di violazioni delle disposizioni della legge 675/96 può trovare
applicazione la presunzione di responsabilità sancita dall’art. 2050 c.c.,
richiamato dall’art.18 l. cit. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 6/5/2002 Fatto illecito - risarcimento del danno –danno patrimoniale – nozione. Il danno patrimoniale alla persona consiste di regola nella
perdita della sua specifica capacità futura di guadagni (cfr. Cass. 4385/89). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2002 n. 19/02 Il danno patrimoniale inteso come conseguenza della riduzione della capacità
di guadagno, e, a sua volta, della capacità lavorativa specifica - e non,
dunque, della sola inabilità temporanea o dell'invalidità permanente - è
risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vi sia la prova che il
soggetto leso svolgeva - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto -
un'attività lavorativa produttiva di reddito, e che tale reddito (o parte di
esso) non sia stato in concreto conseguito (cfr. Cass. 2-2-2001 n. 1512). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 10/3/2003 Il danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica si aggiunge al
danno biologico soltanto ove sia raggiunta la prova certa di una perdita
concreta di reddito. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 10/3/2003 Fatto illecito - risarcimento del danno –danno patrimoniale – componenti
– perdita di chance. Il risarcimento del danno patrimoniale futuro è configurabile solo ove venga
formulato un giudizio di ragionevole probabilità che la lesione subita
impedisca la realizzazione di guadagni futuri e non sulla base della sola
astratta ipotizzabilità dei medesimi. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 10/3/2003 La cosiddetta perdita di chance costituisce un'ipotesi di danno patrimoniale
futuro ed è risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri, anche in via
presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e
puntualmente allegate, la sussistenza d'un valido nesso causale tra il danno e
la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno (cfr.
Cass.25-9-1998 n.9598). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 10/3/2003 Fatto illecito - risarcimento del danno –danno patrimoniale – prova. Il danno patrimoniale alla persona può essere liquidato solo
quando si accerti, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il singolo
soggetto danneggiato, che agisce per il risarcimento per effetto del fatto
lesivo alla sua integrità psico-fisica, subirà una perdita della sua specifica
capacità futura di guadagni. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2002 n. 19/02 La cosiddetta perdita di chance costituisce un'ipotesi di danno patrimoniale
futuro ed è risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri, anche in via
presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e
puntualmente allegate, la sussistenza d'un valido nesso causale tra il danno e
la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno (cfr.
Cass.25-9-1998 n.9598). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 10/3/2003 Fatto illecito - risarcimento del danno –danno patrimoniale –
liquidazione. Ai sensi dell’art. 4 L. 39/77 il reddito annuo da prendere
in considerazione ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita
di capacità lavorativa specifica cioè della capacità futura di guadagno non
può essere inferiore al triplo della pensione sociale, quando i redditi
dichiarati per i tre anni anteriori al sinistro siano comunque inferiori. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2002 n. 19/02 Fatto illecito - risarcimento del danno –danno patrimoniale – casistica. La pubblicazione nell'apposito bollettino delle Camere di
commercio di un protesto cambiario illegittimo non può di per sè considerarsi
produttiva di danno per lesione della reputazione commerciale del protestato; il
quale, pertanto, ove chieda giudizialmente il ristoro di detto specifico
pregiudizio, ha l'onere di provare, eventualmente anche con presunzioni, le
sfavorevoli conseguenze patrimoniali derivategli dalla pubblicazione del
protesto e solo ove abbia fornito tale prova può invocare in proprio favore
l'uso da parte del giudice del potere di liquidazione equitativa del danno (cfr.
Cass. 2679/97). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 6/5/2002 Fatto illecito - risarcimento del danno –rivalutazione monetaria e
interessi. Alla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito
deve essere aggiunta la rivalutazione monetaria secondo indici Istat e gli
interessi legali sulla somma via via rivalutata, dal giorno del sinistro al
saldo. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 14/12/2001 Poiché la rivalutazione ha la funzione di adeguare il
quantum di una prestazione risarcitoria al valore del bene perduto dal
danneggiato, da un lato anche il danno biologico e quello morale sono
suscettibili di valutazione all’attualità, ossia al momento dell’emanazione
della sentenza, dall’altro non vi è incompatibilità con il riconoscimento
anche degli interessi, volti a ristorare il diverso pregiudizio che l’avente
diritto dimostri di aver subito per la ritardata percezione del suo credito: cfr.
Cass. 24/9/1997 n. 9376 (nel caso di specie ha ritenuto che la somma in quanto
determinata a seguito di valutazione equitativa aggiornata alla data della
sentenza non dovesse essere ulteriormente rivalutata, mentre ha ritenuto che su
di essa andassero calcolati gli interessi legali dalla data del sinistro al
saldo). Tribunale monocratico di Sanremo, sent.
8/1/2002 n. 19/02 In aderenza ai principi enunciati dalla Corte di cassazione a
sezioni unite (Cass. SSUU 1712/95) e volti ad evitare indebite locupletazioni
del danneggiato a causa della liquidazione degli interessi legali dal fatto sull’importo
rivalutato alla data della sentenza, la somma liquidata a titolo di risarcimento
del danno può essere aumentata per interessi e rivalutazione monetaria di un
tasso unitario pari alla media tra gli interessi legali e la rivalutazione
monetaria. GOA del Tribunale di Sanremo, sent. 11/1/2002 n. 30/02 Fatto illecito - risarcimento del danno –assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro. Il danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità
psicofisica del soggetto, è diverso ontologicamente sia dal cosiddetto danno
morale sia dal danno da mancato reddito in dipendenza della perdita o
diminuzione della capacità lavorativa ed è, quindi, autonomamente valutabile,
ma non può influire sul riconoscimento della rendita da inabilità permanente
in favore del lavoratore infortunato, dovendo questa essere calcolata con
riguardo al grado di diminuzione dell'attitudine al lavoro (generica) secondo i
criteri previsti dall'art. 78 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dal momento che
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è finalizzata al risarcimento
di tale perdita o diminuzione e non al risarcimento del danno inteso nella più
ampia nozione di cui agli artt. 2043 ss. c.c., rispetto al quale sussiste la
responsabilità del datore di lavoro, non esonerato dalla copertura assicurativa
(correlata unicamente alla menomazione dell'attitudine lavorativa), semprechè
sia fornita la prova del comportamento colposo dello stesso o di suoi sottoposti
in relazione all'infortunio (cfr. Cass. n.8054/94). Tribunale monocratico di Sanremo sezione lavoro, sent.
16/9/2002 Fatto illecito - risarcimento del danno –prescrizione. In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli,
ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela e
quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione, ancorchè per il reato
sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione
biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 cod. civ., decorrente dalla
scadenza del termine utile per la presentazione della querela medesima (cfr.
Cass. SS.UU. 5121/2002). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 15/7/2002 cfr. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 3/6/2003 n.
430/03 Art. 2050 c.c. Fatto illecito - risarcimento del danno – attività pericolose –
casistica - privacy. Solo in caso di violazioni delle disposizioni della legge 675/96 può trovare
applicazione la presunzione di responsabilità sancita dall’art. 2050 c.c.,
richiamato dall’art. 18 l. cit. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 6/5/2002 Fatto illecito - risarcimento del danno – attività pericolose –
casistica – appalto di lavori stradali. Anche in difetto della custodia può essere formulato un
giudizio di responsabilità civile nei confronti di chi svolge attività
pericolosa senza attivare tutte le cautele idonee ad evitare danni, anche in
assenza di segnalazioni di anomalie e/o senza attivare poteri di controllo e
sorveglianza idonei a prevenire danni comunque connessi allo svolgimento dell’attività
pericolosa (nella fattispecie è stata riconosciuta la responsabilità di un’impresa
appaltatrice di lavori stradali che avrebbe dovuto autonomamente attivare poteri
di sorveglianza per prevenire il danno conseguente alla caduta di un motociclo
su un chiusino divelto dalla sede stradale – chiusino che era stato
interessato dai lavori commissionati all’impresa). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 18/1/2002 n. 51/02 Art. 2051 c.c. Fatto illecito - risarcimento del danno – custodia di cose – presunzione. La presunzione fissata dall’art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dalla
dimostrazione che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della
particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa:
cfr. Cass. 6407/87 e 4070/98 (nella specie, il tribunale ha ritenuto che la
caduta occorsa alla attrice possa essere eziologicamente ricondotta alla
presenza di un dislivello sul sedime stradale, secondo un giudizio di casualità
c.d. adeguata). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 26/11/2002 Fatto illecito - risarcimento del danno – custodia di cose – casistica -
appalto. La mera sospensione dei lavori dell’appaltatore in assenza di espresso e
specifico divieto di ingerenza, non comporta la cessazione o l’interruzione
della custodia dell’opera da parte dell’appaltatore, che resta obbligato a
porre in essere, con la sua organizzazione e secondo i suoi criteri tecnici, le
cautele necessarie e specifiche nella situazione di attesa, onde evitare che nel
periodo di interruzione derivi dalle cose in sua custodia pericolo o danno a
terzi (cfr. Cass. 5992/86). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 26/11/2002
Fatto illecito - risarcimento del danno – custodia di cose – casistica -
rete fognaria. E' configurabile a carico della pubblica amministrazione una responsabilità
ex art. 2051 c.c. in relazione a beni demaniali o patrimoniali non soggetti a
uso generale e diritto della collettività, come nel caso della rete fognaria
comunale, che consente, per la sua limitata estensione territoriale, un'adeguata
attività di vigilanza e di controllo da parte dell'ente a ciò preposto (cfr.
Cass. 674/94). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 3/6/2003 n. 433/03 Nel caso in cui l'attore richieda il risarcimento del danno per l'allagamento
dell'abitazione da parte di acque piovane, a seguito del loro mancato deflusso
nei canali e nell'impianto fognario, imputandolo non ad un'inosservanza delle
comuni norme di diligenza bensì a scelte e operazioni di manutenzione
riguardanti i canali collettori di acque piovane ed alluvionali, la
controversia, a norma dell'art. 140 lett. e) R.D.L. 11/12/1933 n. 1775, è
devoluta alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque, comportando
l'esame e la definizione di questioni attinenti ad atti materiali o a
provvedimenti dell'amministrazione nell'esercizio di poteri di governo delle
acque pubbliche (cfr. Cass. SSUU 8054/97). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 3/6/2003 n. 435/03 Art. 2054 c.c. Fatto illecito – risarcimento del danno – circolazione di veicoli –
nesso di causalità. Ai fini dell’accertamento della responsabilità nella
causazione del sinistro stradale non assume alcuna rilevanza l’assenza di
qualsiasi urto tra i veicoli coinvolti, quando risulti comunque acclarato il
rapporto di causalità tra il danno e l’imprudente manovra del conducente uno
dei veicoli stessi (nella fattispecie è stato escluso il concorso di colpa di
una moto che, per evitare un’auto che non aveva rispettato il segnale di stop,
aveva sterzato bruscamente sull’opposta corsia urtando contro un traliccio). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2002 n. 19/02 Fatto illecito – risarcimento del danno – circolazione di veicoli –
colpa. L’obbligo imposto al conducente di procedere con prudenza e
comunque in condizioni di poter arrestare la marcia non può essere esteso al
punto da ritenere sempre sussistente un profilo colposo nella condotta di chi
pur a fronte di un ostacolo improvviso ed imprevedibile abbia posto in essere
altra manovra di emergenza rispetto a quella di arrestare il veicolo: cfr. Cass.
8/2/88 Decandia (nella fattispecie non è stata ravvisata colpa nella condotta
di chi, per evitare l’ostacolo, aveva optato per una brusca sterzata piuttosto
che tentare di arrestare la marcia azionando i freni). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2002 n. 18/02 Fatto illecito – risarcimento del danno – circolazione di veicoli –
presunzione di colpa. In caso di scontro tra veicoli l’accertamento della colpa
esclusiva di uno dei conducenti e della regolarità della condotta di guida dell’altra
libera quest’ultima dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata
in via sussidiaria dall’art. 2054 c. 2 c.c. nonché dall’onere di provare di
aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. 4648/99). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 8/1/2002 n. 18/02 Fatto illecito – risarcimento del danno – circolazione di veicoli –
concorso di colpa. E’ configurabile una concorrente condotta colposa nella causazione del
sinistro valutabile nella misura del 20% in chi viaggia in moto al centro della
propria corsia in violazione dell’art. 143 c. 1 C.d.S. e cade su di un
chiusino divelto. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 18/1/2002 n. 51/02 Concorre nella causazione del sinistro chi, con la propria
condotta, arrechi intralcio alla circolazione (nella fattispecie è stato
riconosciuto il concorso di colpa, nella misura del 50%, del proprietario del
mezzo fermo sulla carreggiata di pertinenza di un altro veicolo che, omettendo
le cautele del caso, effettuava il sorpasso del mezzo stesso, tenuto conto della
circostanza che il conducente del mezzo fermo non fosse presente e pronto a
riprendere la marcia). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 28/1/2002 n. 73/02 Art. 2056 c.c. Fatto illecito – risarcimento del danno – circolazione di veicoli –
concorso di colpa. E’ configurabile una concorrente condotta colposa nella causazione del
sinistro valutabile nella misura del 20% in chi viaggia in moto al centro della
propria corsia in violazione dell’art. 143 c. 1 C.d.S. e cade su di un
chiusino divelto. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 18/1/2002 n. 51/02 Concorre nella causazione del sinistro chi, con la propria
condotta, arrechi intralcio alla circolazione (nella fattispecie è stato
riconosciuto il concorso di colpa, nella misura del 50%, del conducente del
mezzo fermo sulla carreggiata di pertinenza di un altro veicolo che, omettendo
le cautele del caso, effettuava il sorpasso del mezzo stesso, tenuto conto della
circostanza che il conducente di quest’ultimo non fosse presente e pronto a
riprendere la marcia). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 28/1/2002 n. 73/02 Fatto illecito – risarcimento del danno – circolazione di veicoli –
azione di rivalsa dell’assicuratore. Qualora nelle condizioni di una polizza di assicurazione della
responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli o motoveicoli
non siano richieste, per quanto riguarda l’abilitazione del conducente,
condizioni più rigorose di quelle imposte dalla normativa del codice della
strada, la relativa garanzia è operante se tale normativa è stata in concreto
osservata (cfr. Cass. 618/81) e nel caso in cui la circolazione abbia luogo da
parte di soggetto munito del solo foglio rosa alla guida di un motoveicolo,
trattandosi di veicolo su cui non può prendere posto, oltre al conducente,
altra persona in funzione di istruttore, occorre che sia rispettato l’art.122
c. 5 D. Lgs. 285/92, e pertanto occorre che l’esercitazione del conducente
abbia luogo in luoghi poco frequentati (nella specie, il diritto di rivalsa è
stato riconosciuto nei confronti dell’assicurato alla luce dell’accertamento
della circolazione del motoveicolo condotto da soggetto munito del solo foglio
rosa in luogo molto frequentato). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 19/5/2002 L’azione di rivalsa ex art. 18 L. 990/69 ha per oggetto debito cd. di
valuta dell’assicurato, su cui non è dovuta la rivalutazione monetaria ma i
soli interessi legali dalla data della messa in mora al saldo. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 19/5/2002 L’art.18 L. 990/69 prevede la rivalsa dell’assicuratore contro il solo
assicurato-proprietario del veicolo e tale rivalsa non può essere estesa a
soggetti diversi dall’assicurato (cfr. Cass. 4147/93, 6839/93, 10267/94,
9814/97, 12083/98; contra, isolatamente, Cass. 2764/93). Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 19/5/2002
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