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Le massime sono organizzate secondo l’ordine delle disposizioni del codice o della legge speciale cui si riferiscono e sono precedute, oltre che dall’indicazione dell’articolo di riferimento, da alcune parole chiave, atte a sintetizzarne il contenuto (riproduzione riservata).

Art. 1 c.c.

Persona fisiche – capacità giuridica – diritti della personalità - diritto di manifestare il sentimento di pietas – contenuto.

Deve essere riconosciuto al prossimo congiunto di quest’ultimo il personalissimo diritto di manifestare il proprio sentimento di pietas nei confronti del defunto e tale diritto non si esaurisce nella mera possibilità di accostarsi alla tomba di quest’ultimo, senza poter accedere alla medesima, ma postula la facoltà di accedere pienamente al luogo di sepoltura affinchè sia possibile instaurare quella comunione spirituale con il de cuius che costituisce l’intima essenza dell’esercizio del culto dei defunti.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 9/7/2001

Art. 5 c.c.

Persone fisiche – atti di disposizione del proprio corpo – adeguamento dei caratteri sessuali - nozione.

L’adeguamento dei caratteri sessuali di cui all’art. 3 L. 164/82 non richiede una totale coincidenza (non realizzabile) ma soltanto una certa corrispondenza tra i caratteri sessuali e la psiche dell’interessato, talchè la configurazione genitale esterna non risulta l’unico elemento caratterizzante l’identità sessuale, perché la personalità psichica del soggetto assume rilievo tra i diversi caratteri sessuali indicati dalla scienza medica come qualificanti l’attribuzione del sesso (cromosomici, gonadici, ormonali, genitali, anatomici secondari, psicologici, ecc…).

Tribunale di Sanremo, sent. 25/11/2002

L’autorizzazione giudiziale all’adeguamento dei caratteri sessuali non incide sul diritto alla propria identità sessuale - che quale espressione della libera esplicazione della propria personalità non può essere in alcun modo compromesso – anzi lo presuppone ed è semplicemente finalizzata alla rimozione di un ostacolo al suo esercizio – precisamente alla rimozione del limite speciale alla disponibilità del proprio corpo (art. 5 c.c.).

Tribunale di Sanremo, sent. 25/11/2002

Persone fisiche – atti di disposizione del proprio corpo – adeguamento dei caratteri sessuali - necessità.

Ai fini della valutazione della necessità dell’adeguamento dei caratteri sessuali mediante intervento chirurgico di cui all’art. 3 L. 164/82 occorre considerare che non è solo il profilo somatico a determinare il sesso ma anche quello psicologico e comportamentale al quale occorre attribuire la giusta rilevanza nella considerazione che chi chieda di sottoporsi ad un intervento chirurgico dagli esiti spesso irreversibili vive la propria realtà somatica in una situazione di permanente sofferenza, tormentato dal quotidiano conflitto tra sesso fisiologico e la dipendenza psicologica che rimanda ad una diversa identità sessuale e che, il più delle volte, relega chi vive questa drammatica condizione in una umiliante situazione di isolamento.

Tribunale di Sanremo, sent. 25/11/2002

L’autorizzazione giudiziale all’adeguamento dei caratteri sessuali mediante intervento chirurgico può essere rilasciata solo se e quando l’intervento chirurgico medesimo risulti veramente necessario per un’efficace tutela della salute psichica del soggetto e non assecondi invece una sua scelta meramente emotiva a sottoporsi ad interventi demolitori dagli esiti spesso irreversibili.

Tribunale di Sanremo, sent. 25/11/2002

Persone fisiche – atti di disposizione del proprio corpo – adeguamento dei caratteri sessuali – rettificazione dello stato civile.

Soltanto all’esito dell’intervento di adeguamento dei caratteri sessuali autorizzato ex art. 3 L. 164/82 può disporsi la rettificazione dello stato civile che, infatti, presuppone la già avvenuta effettuazione del trattamento autorizzato (art. 3 comma 2 L. cit.).

Tribunale di Sanremo, sent. 25/11/2002

Art. 149 c.c.

Famiglia – divorzio – requisiti.

Ai fini della ricostituzione dell’unità familiare ostativa alla pronuncia del divorzio occorre il ripristino della vita affettiva, sessuale, domestica in ogni sua accezione, da valutarsi anche utilizzando elementi presuntivi, mentre la mera ripresa della coabitazione non è sufficiente a provare la concreta e durevole ricostituzione del consorzio familiare: cfr. Cass. 1227/00.

Tribunale di Sanremo, sent. 17/5/2002 n. 397/02

Art. 151 c.c.

Famiglia – separazione personale - requisiti.

La pronuncia della separazione dei coniugi, con sentenza non definitiva, esige solo l'accertamento della crisi oggettiva del rapporto matrimoniale tale da rendere la convivenza intollerabile (o pregiudizievole per i figli) e va adottata a prescindere dalle inadempienze coniugali.

Tribunale di Sanremo, sent. 23/7/2003 n. 601/03

cfr. Tribunale di Sanremo, sent. 18/8/2003 n. 619/03

cfr. Tribunale di Sanremo, sent. 28/11/2003 n. 862/03

Famiglia – separazione personale - addebito.

La pronuncia di addebito della separazione può aversi anche nel caso in cui un coniuge si disinteressi della prole, si allontani dalla casa coniugale senza dare più notizia di sè, contragga debiti, trascuri il lavoro, sperperi i propri redditi col gioco d'azzardo.

Tribunale di Sanremo, sent. 14/8/2003 n. 606/03

Art. 155 c.c.

Famiglia – separazione personale - rapporti con la prole.

E' indispensabile garantire la continuità dei rapporti tra il genitore non affidatario e la prole in considerazione dell'esigenza di garantire l'equilibrata crescita della prole medesima che deve giovarsi di entrambe le figure genitoriali.

Tribunale di Sanremo, sent. 28/11/2003 n. 864/03

Art. 156 c.c.

Famiglia – separazione personale - questioni patrimoniali.

Le domande del coniuge di scioglimento di comunione d un bene, di accertamento della comproprietà dello stesso e del diritto di percepire utili derivanti dall'utilizzo del bene medesimo sono inammissibili in sede di giudizio divorzile, attesa la natura di quest'ultimo.

Tribunale di Sanremo, sent. 30/9/2003 n. 725/03

Art. 157 c.c.

Famiglia – separazione personale - riconciliazione.

Ai fini della ricostituzione dell’unità familiare ostativa alla pronuncia del divorzio occorre il ripristino della vita affettiva, sessuale, domestica in ogni sua accezione, da valutarsi anche utilizzando elementi presuntivi, mentre la mera ripresa della coabitazione non è sufficiente a provare la concreta e durevole ricostituzione del consorzio familiare: cfr. Cass. 1227/00.

Tribunale di Sanremo, sent. 17/5/2002 n. 397/02

Art. 244 c.c.

Famiglia – filiazione – disconoscimento di paternità.

Anche al termine di decadenza annuale per l’esercizio dell’azione di disconoscimento di paternità da parte del marito, previsto dall’art. 244 c.c., si applica la sospensione feriale dei termini di cui alla L. 742/69, perché tale decadenza di carattere sostanziale ha rilevanza anche processuale, dovendo l’attore munirsi di difesa tecnica per far valere il suo diritto.

Tribunale di Sanremo, sent. 17/5/2002 n. 396/02