Contributo unificato per la iscrizione a ruolo delle cause.
Tabella degli importi. Per verificare gli importi del contributo unificato, è possibile fare clic su "tabella degli importi".
Fonte. L'art. 9 della Legge finanziaria 2000 (L.
23/12/1999 n. 488) ha introdotto il c.d. contributo unificato per le
spese degli atti giudiziari (altrimenti definito contributo unificato per
le iscrizioni a ruolo). La disciplina è stata modificata dal decreto legge 11/3/2002
n. 28 e quindi dalla legge di conversione
10/5/2002 n. 91. A partire da luglio 2002 è intervenuto il testo unico in
materia di spese di giustizia (D.P.R.
30/5/2002 n. 115). Il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero
della giustizia ha emesso la circolare
13/5/2002 n. 3 e, per ulteriori chiarimenti, la circolare
13/7/2002, la circolare
8/10/2002, la circolare
14/11/2002, la circolare
6/5/2003, la circolare
14/1/2004 e la circolare
28/6/2005. La predetta disposizione prevede, come è altrettanto
noto, che agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili,
penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali
e di volontaria giurisdizione, si applica soltanto il predetto contributo:
pertanto non si applicano più le imposte di bollo, la tassa di iscrizione
a ruolo, i diritti di cancelleria, nonchè i diritti di chiamata
di causa dell'ufficiale giudiziario. La Corte Costituzionale, facendo leva
anche sulla funzione sostitutiva operata rispetto ai suddetti tributi erariali,
ne ha messo in luce la connotazione di prestazione fiscale riconoscendo allo
stesso “le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della
prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella
per il servizio giudiziario” (Corte cost. 7/2/2005 n. 73).
La legge di conversione
ha previsto espressamente che sono inclusi gli atti antecedenti, necessari
o funzionali ai predetti procedimenti: pertanto ha trovato conferma l'opinione
espressa dal Consiglio in ordine alla non assoggettabilità dell'imposta
di bollo degli atti introduttivi del giudizio e delle relative procure
alle liti, ancorchè atti precedenti la costituzione in giudizio
della parte e quindi il pagamento del contributo unificato; l'opinione,
come si ricorderà, era stata condivisa dall'amministrazione (vedasi
la circolare 12/3/2002 n. 2 del capo
del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia);
inoltre una recente risoluzione dell'agenzia delle entrate ha chiarito
che l'atto di precetto e le relative procura alle liti e copie conformi
richieste dalle parti del procedimento sono escluse dall'assolvimento dell'imposta
di bollo (vedasi la risoluzione 30/5/2002
n. 161 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso).
La legge di conversione
ha inoltre previsto che i diritti di cancelleria non si applicano ai procedimenti
non giurisdizionali.
Onere nei procedimenti non penali. Nei procedimenti di cui sopra, esclusi
quelli penali, per ciascun grado di giudizio, il contributo unificato è
dovuto secondo gli importi e i valori indicati nella tabella
1 allegata alla legge finanziaria 2000 e modificata dal decreto legge
28/02 e quindi dalla legge di conversione 91/02; attualmente gli importi sono
riproposti nell'art. 13 del d.p.r. 115/02, che
ha subito delle modifiche rispetto alla formulazione originaria.
Pertanto la parte
che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo,
ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o
la vendita dei beni pignorati, è tenuta all'anticipazione del pagamento
del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei
confronti della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 del codice di
procedura civile.
La parte che modifichi
la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa
o svolga intervento autonomo, cui consegua l'aumento di valore della causa,
è tenuta a procedere al pagamento integrativo del contributo unificato.
Per il particolare caso della domanda riconvenzionale proposta in sede di
opposizione a decreto ingiuntivo (opposizione che, in assenza di domanda
riconvenzionale, beneficia della riduzione della metà del contributo unificato)
si veda la nota
14/7/2005 del Ministero della giustizia, secondo cui la riduzione non è
ammessa.
La sanzione processuale
per il caso di violazione non è più la "irricevibilità"
dell'atto (prevista dal previgente comma 3 dell'art. 9): infatti il comma
5 bis introdotto dal decreto legge 28/02 prevede ora che entro trenta giorni
dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo
unificato o della sua integrazione, il funzionario addetto all'ufficio
giudiziario adito, accertato l'omesso o l'insufficiente pagamento del contributo,
notifichi alla parte tenuta all'anticipazione un invito al pagamento dell'importo
dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente
scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato
pagamento entro il termine di un mese, si procederà alla riscossione
mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale. La legge
di conversione ha previsto che l'invito può essere inviato alla
parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio,
può essere depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario.
A seguito dell'entrata
in vigore del testo unico in materia di spese di giustizia nel processo civile è altresì dovuta
un'anticipazione forfettaria all'erario dei diritti, delle indennità
di trasferta e delle spese di spedizione per le notificazioni dell'ufficio,
nella misura di euro 8, eccetto che nei
processi previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e
successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo (D.P.R.
115/2002, art. 30 comma 1, come sostituito dall'articolo 1, comma 323, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311; v. nota
30/12/2004 del direttore generale della giustizia civile del Ministero della
giustizia).
Onere nei procedimenti penali. Il comma 4 della medesima disposizione
prevede che l'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non
è soggetto al pagamento del contributo unificato soltanto nel caso
in cui sia richiesta la pronuncia di condanna generica del responsabile.
Invece nel caso in
cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità
civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento, anche in via
provvisionale, di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo
unificato è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base
al valore dell'importo liquidato nella sentenza. In tale ultimo caso il
contributo unificato è prenotato a debito per essere recuperato
nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno (in ossequio
a quanto già previsto dall'art. 59, lett. d, del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 recante approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro). Modalità del pagamento del contributo. Il contributo unificato
può essere pagato in tre modi:
1. in banca con
il modello F23 (in tal caso occorre indicare il codice tributo: v. nota
9/9/2005 del direttore generale della giustizia civile del Ministero della
giustizia);
2. alla posta con
bollettino di conto corrente postale (in tal caso occorre utilizzare
il bollettino
di conto corrente postale approvato con provvedimento 19/2/2002 dall'Agenzia
delle entrate);
3. dal tabaccaio
con contrassegno (in tal caso occorre farsi rilasciare il contrassegno
la cui parte inferiore dovrà essere consegnata alla cancelleria
ovvero incollata sulla nota di iscrizione a ruolo).
La documentazione
attestante il pagamento del contributo unificato deve essere allegata all'atto
giudiziario ovvero al modello
di comunicazione di versamento approvato con provvedimento 12/2/2002
dall'Agenzia delle entrate, da compilare nel caso in cui non sia previsto
il deposito di una nota di iscrizione a ruolo.
Ulteriori adempimenti. Nelle conclusioni dell'atto introduttivo il
difensore deve inserire apposita, espressa dichiarazione da cui risulti
il valore della causa, da determinarsi in base agli art. 10 ss. c.p.c.:
in sostanza, nelle conclusioni dell'atto introduttivo dovrà essere
riportata l'indicazione: "Ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 115/2002 si
dichiara che il valore della presente causa è di euro ...", mentre
vanno evitate aggiunte del tipo "ai soli fini fiscali".
Anche la parte che
modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata
in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l'aumento di valore
della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione.
La legge di conversione
ha previsto che la dichiarazione deve essere resa anche se la parte è
ammessa alla prenotazione a debito, e che nel caso di esenzione, la ragione
deve essere indicata nella dichiarazione.
Ove la parte non vi
provveda, non è più prevista la "improcedibilità"
della domanda, sanzione prevista dall'originaria formulazione dell'art.
9 comma 5: tuttavia si ritiene opportuno evidenziare che la legge di conversione
ha previsto che in mancanza di dichiarazione circa il valore del procedimento
la causa si presume del valore di cui allo scaglione della lettera g) del
comma 1 della tabella (cioè di valore superiore a euro 516.457 cosicchè
è dovuto il contributo massimo).
Esenzioni. I commi 7 e 8 dell'art. 9 prevedono le seguenti ipotesi
di esenzione dal contributo unificato:
1. in caso di soggetti
ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non
abbienti;
2. in caso di procedimenti
già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta
di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie
e natura;
3. in caso di procedimenti
cautelari attivati in corso di causa (mentre i reclami sono soggetti al
contributo unificato nella misura di euro 62);
4. in caso di procedimenti
di regolamento di competenza e di giurisdizione;
5. in caso di procedimenti
di equa riparazione previsti dalla L. 89/01 (durata ragionevole del processo);
6. in caso di procedimenti
di rettificazione di stato civile;
7. in caso di procedimenti
in materia tavolare;
8. i procedimenti
esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500;
9. i procedimenti,
anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per
il mantenimento per la prole, nonchè quelli comunque riguardanti
la stessa;
10. i procedimenti
di cui al titolo II, capi I (separazione personale dei coniugi), II (interdizione
e inabilitazione), III (assenza e morte presunta), IV (provvedimenti relativi
a minori, interdetti e inabilitati), e V (rapporti patrimoniali tra coniugi),
del libro quarto del codice di procedura civile.
E' stato inoltre chiarito
che il procedimento possessorio è assoggettabile soltanto al pagamento
del contributo indicato nell'art. 13 comma 3 T.U., senza che perciò
occorra un ulteriore versamento in occasione dell'inizio della fase di
merito (v. la circolare 13/7/2002).
Restano invece, purtroppo,
i c.d. diritti di copia sia nei procedimenti civili e amministrativi sia
in quelli penali: peraltro la legge di conversione ha chiarito che le copie
autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di
cui al presente comma richieste dalle parti del procedimento si intendono
esenti dal bollo.
Rimborsi. Il diritto al rimborso del
contributo unificato insorge a favore dei soggetti che abbiano effettuato il
versamento del tributo indebitamente ovvero in misura superiore a quella dovuta.
Tali situazioni, senza pretesa di esaustività, possono ricorrere, ad esempio,
nelle ipotesi di: - versamento di somme eccedenti lo scaglione di r1iferimento; -
duplicazione dei versamenti; - versamento effettuato a fronte di procedimento
giurisdizionale esente; - versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e
l’iscrizione a ruolo dell’atto introduttivo del giudizio. Il diritto al
rimborso deve essere esercitato, a mezzo apposita istanza, entro il termine di
decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il
versamento, giusta previsione dell’articolo 21, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. L’istanza di rimborso, redatta in carta
semplice (articolo 5 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642),
è prodotta all’ufficio giudiziario competente, appartenente alla
giurisdizione ordinaria ovvero a quella amministrativa, individuato sulla base
del relativo procedimento giurisdizionale ovvero, nel caso questo non sia stato
più promosso, dell’indicazione contenuta sul bollettino di conto corrente
postale o sul modello di versamento F23 (nome o codice ufficio). Nell’istanza,
oltre alle generalità, il richiedente o i richiedenti, sotto la propria
responsabilità per la veridicità di quanto indicato, devono precisare: a) la
data e il luogo di nascita; b) il codice fiscale; c) la residenza e il relativo
codice di avviamento postale; d) il domicilio, se diverso dalla residenza, e il
recapito a cui indirizzare le comunicazioni con l’eventuale indicazione del
numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica; e) gli elementi
idonei alla agevole identificazione del giudizio per il quale è stato versato
il contributo unificato (parti, numero di ruolo, ecc.); f) gli estremi del
versamento o dei versamenti effettuati, con il relativo importo; g) l’importo
richiesto a rimborso; h) la modalità di pagamento prescelta per il rimborso
degli importi reclamati. Inoltre, la medesima istanza deve contenere la
dichiarazione, resa sempre sotto la responsabilità del contribuente, dell’inesistenza
di altre analoghe richieste di rimborso fondate sui medesimi presupposti. In
caso di presentazione effettuata a cura di soggetto diverso, oppure di invio
eseguito a mezzo del servizio postale, l’istanza, già sottoscritta, deve
essere corredata dalla copia fotostatica di un valido documento personale di
riconoscimento del richiedente. Le istanze devono essere corredate della
documentazione comprovante il diritto al rimborso. In particolare, in caso di
rimborso richiesto a fronte della mancata iscrizione a ruolo del procedimento
giurisdizionale presso l’ufficio giudiziario, devono essere allegati, a pena
di improcedibilità, tutti i documenti originali comprovanti l’avvenuto
versamento del contributo unificato. All’istanza di rimborso deve essere
altresì allegato, nell’ipotesi di mancata iscrizione a ruolo del procedimento
giurisdizionale, l’originale dell’atto giudiziario, completo di notifica, in
virtù del quale è stato effettuato il versamento. Per maggiori informazioni si
rimanda alla circolare
26/10/2007 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Approfondimenti. Per saperne di più è possibile consultare
il sito dell' Agenzia delle entrate e quello del Ministero della giustizia.

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